L'ammontare
del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un mutuo per
l'acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o
ristrutturazione.
Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"
In questo caso, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al
19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione
Tali oneri dovranno comunque essere
relativi a mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto (il
diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è
adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento
per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto).
L'acquisto (fa fede la data di
stipulazione del rogito notarile) deve essere avvenuto nell'anno
antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Dal 2001 si intende come abitazione
principale quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi
familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato
la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l'immobile è
adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti
entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
L'importo massimo (compresi gli oneri
accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a lire 7 milioni
(3.615 Euro).
Ad esempio, se nell'anno si pagano
interessi passivi per lire 8.500.000, la riduzione di imposta sarà di
lire 1.330.000 (cioè il 19% di 7.000.000, importo massimo su cui
calcolare la detrazione).
Tra gli oneri accessori si comprendono,
tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività
di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione
o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di
istruttoria, di perizia tecnica ecc.
Le spese notarili comprendono l'onorario
del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute
dallo stesso per conto del cliente (ad esempio, quelle per l'iscrizione e
la cancellazione dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il
contratto di compravendita NON sono, invece, mai detraibili.
A partire dal 2001 in caso di mutuo
ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro
fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote
degli interessi passivi, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 3.615
euro, pari a L. 7.000.000.
Nel caso di mutui stipulati prima del
1993 per l'abitazione principale l'importo massimo detraibile è di Lit.
7.000.000 (3.615 Euro) per ogni mutuatario. La detrazione è possibile a
condizione che:
- l'immobile sia stato adibito ad
abitazione principale entro l’8 Dicembre 1993; l'acquisto
dell'abitazione sia avvenuto nell'anno precedente o successivo la
stipulazione del mutuo;
- nella rimanente parte dell'anno e in
quelli successivi il contribuente non abbia variato
- l'abitazione principale per motivi
diversi da quelli di lavoro;
- nel caso di acquisto d'immobile
locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi
dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del
locatore, l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale.
Per i mutui ipotecari contratti DOPO il 1°
GENNAIO 1993, ma entro il 31 DICEMBRE 2000 è necessario che:
- l'immobile sia stato adibito ad
abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno
1994 per i mutui stipulati nel 1993);
- l'acquisto (data di stipulazione del
rogito notarile) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di stipulazione del mutuo.
Mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti
oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione.
L'importo massimo (compresi gli oneri
accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a lire 4 milioni
(2.066 Euro) per ciascun intestatario del mutuo.
Si tratta in questo caso di mutui accesi
prima del 1993, e in particolare:
- mutui ipotecari stipulati entro il
31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione
principale (ad es. pertinenze dell'abitazione principale, immobili
concessi in locazione);
- mutui ipotecari stipulati tra il
01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a
propria abitazione diversa da quella principale (abitazione
secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella
rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica
variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
In caso di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare
interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici è
detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti
oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione.
L'importo massimo su cui calcolare la
detrazione del 19% è di lire 5 milioni (2.528 Euro) totali, quindi da
suddividere in caso di più contraenti.
Il contratto di mutuo deve essere stato
stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare interventi di
recupero edilizio riguardanti sia immobili adibiti ad abitazione,
principale o secondaria, sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad
es. box, cantine, uffici, negozi, ecc.).
Mutui per costruzione di abitazione principale
Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la
ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale
è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti
oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione.
Per interventi di ristrutturazione si
intendono quelli soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un
organismo edilizio già esistente attraverso un insieme sistematico di
opere in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (Circ.
Min. 95 del 12/5/2000).
L'importo massimo (compresi gli oneri
accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a lire 5 milioni
(2.582 Euro) complessivi.
La detrazione è ammessa a condizione che
i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o
successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal
termine dei predetti lavori.
E' ormai prassi consolidata da parte
delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione ad uso
fiscale riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati
nell'anno. Meglio comunque verificare ed eventualmente richiederla.
Per calcolare con più precisione il risparmio fiscale, MutuiOnline ti
mette a disposizione uno strumento apposito: provalo!
Ricordati che, in caso di ristrutturazione, oltre al risparmio fiscale
sugli interessi del mutuo puoi anche detrarre (in 10 anni) dal tuo
imponibile IRPEF il 36% delle spese sostenute per i lavori, documentate
secondo quanto disposto dalla legge finanziaria. L'agevolazione si applica
per lavori compiuti entro il 31 Dicembre 2001. Inoltre alle prestazioni
per interventi di recupero edilizio si applica l'IVA ridotta (10% invece
che 20%)
|