IL
CONTRATTO DI MUTUI |
In
questo capitolo potrai conoscere i concetti fondamentali del contratto
di mutuo, utili per capire come funziona un mutuo, quali diverse
situazioni contrattuali si possono verificare e perché è non solo
necessario ma importante il ruolo del notaio.
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Cos'è
un mutuo? |
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Norme
contrattuali |
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Finanziamento
massimo |
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Mutui
integrativi |
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Accollo
di un mutuo preesistente |
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Il
ruolo del notaio |
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IL
CONTRATTO DI MUTUI
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CHE
COS'È UN MUTUO? |
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Il mutuo è il
principale contratto di prestito.
Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto
(mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da
parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante
altrettanto denaro.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro
prestato al mutuatario, che ne diviene il proprietario.
Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso. Salvo patto
contrario, infatti, chi ha ricevuto in prestito una somma di
denaro deve corrispondere gli interessi.
La misura degli interessi è determinata dalle parti.
Nell'ipotesi di interessi pattuiti in misura superiore a quella
legale v'è l'obbligo della foRma scritta. Inoltre, esiste il
divieto assoluto di pattuire interessi usurari.
Qualora le parti stabiliscano interessi in misura superiore a
quella legale, essi saranno dovuti anche per il periodo di
proroga del contratto stesso.
Tanto il mancato rispetto della forma scritta, nel caso di
interessi superiori alla misura legale, quanto la pattuizione di
interessi usurari, comportano la nullità dell'accordo e la
riduzione dell'interesse nella misura legale. La nullità è però
limitata al solo patto degli interessi e non è estesa
all’intero contratto.
Il mutuo ipotecario è disciplinato da particolari norme che
determinano l'ammontare massimo dei finanziamenti ed altri
aspetti propri di questo tipo di credito (detto anche credito
fondiario).
Fino a pochi anni fa, il credito fondiario era esercitato da
pochi Istituti di credito appositamente autorizzati, con
esclusione di tutte le altre Banche. Dopo le recenti innovazioni
legislative, tutte le banche possono concedere mutui ipotecari.
Questa situazione ha ampliato le possibilità di ottenere un
finanziamento ed ha contribuito a semplificare procedure e
modalità operative.
Per i mutui in particolare, si è passati da una normativa
piuttosto rigida ed analitica, ad una impostazione innovativa e
snella. In linea di principio, un contratto di mutuo può essere
concretizzato in qualsiasi forma che realizza l’esercizio del
credito, quindi anche attraverso un rapporto di conto corrente.
Per quanto riguarda la durata del mutuo, la legge esige che la
durata sia media o lunga. Comunemente si ritiene che i
finanziamenti a "medio termine" sono quelli la cui
durata è superiore ai 18 mesi e non supera i 5 anni. I
finanziamenti a "lungo termine" sono quelli la cui
durata è superiore ai 5 anni. |
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NORME
CONTRATTUALI |
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Secondo la legge, il
“credito ipotecario” è genericamente un
“finanziamento”. Tale definizione permette di utilizzare
qualsiasi forma contrattuale di credito per concludere contratti
di finanziamento ipotecario, ovviamente nel rispetto dei vincoli
posti dalla normativa.
CONTRATTO UNICO
Questo tipo di contratto si configura come un finanziamento in
cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla
stipula dell'atto di mutuo e quindi ancor prima dell'iscrizione
ipotecaria.
In tal caso, la somma mutuata viene contestualmente riversata
dal mutuatario (richiedente il prestito) al mutuante (Banca) a
titolo di deposito, a garanzia degli impegni assunti dal
mutuatario: in particolare, la dimostrazione dell'avvenuta
regolare iscrizione dell'ipoteca.
In effetti, la definitiva messa a disposizione della somma
mutuata ha luogo non come erogazione del mutuo, già avvenuta in
sede di stipula, ma come svincolo del deposito e ciò, senza
particolare formalità.
Il contratto unico si manifesta come il più comodo fra i
contratti di credito ipotecario. Infatti non comporta la stipula
di ulteriori atti formali ed aggiuntivi, quale quelli della
"erogazione" e "quietanza". L'erogazione
della somma mutuata avviene integralmente in sede di stipula.
L'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIO IN CONTO CORRENTE
Tale forma di finanziamento è stata da sempre utilizzata nella
prassi bancaria. Rispetto al mutuo con rimborso rateale a data
prefissata, l'apertura di credito in conto corrente viene
considerata uno strumento più flessibile e snello, data
l'assoluta libertà dei tempi di rimborso e la costante
ricostituibilità della provvista mediante versamenti nel conto.
IL MUTUO APERTO
Si tratta di un finanziamento da erogarsi in più riprese,
secondo tempi e modalità difficilmente determinabili in
anticipo.
Nell'iniziale contratto, quindi, si rinuncia a determinare tutte
le specifiche caratteristiche e, qualora indicate, se ne ammette
la modificabilità in occasione dell'erogazione.
Sia il "mutuo aperto" che la "apertura di credito
ipotecario in conto corrente" sono contratti utilizzati per
finanziare costruzioni. |
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FINANZIAMENTO
MASSIMO |
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L'importo massimo
finanziabile è l'80% del valore di mercato del bene immobile
oggetto dell'ipoteca. Questa percentuale è comunemente detta
"limite di finanziabilità" e costituisce una
caratteristica significativa nelle operazioni di mutuo
ipotecario.
Il limite dell'80 % del valore dei beni ipotecati o del costo
delle opere da eseguire può essere elevato fino al 100%,
qualora vengano date ulteriori garanzie. Anche nel caso di
finanziamenti nel limite dell'80% essi possono essere assistiti,
oltre che dalla garanzia ipotecaria, anche da qualsiasi altra
garanzia supplementare che sia ritenuta idonea e necessaria
dalla Banca mutuante.
(Verifica sempre il valore massimo dell’immobile finanziabile
da parte della banca, al fine di individuare meglio le tipologie
di immobili da considerare nella tua scelta e valutare poi
correttamente quale dovrà essere il tuo esborso finanziario
iniziale.) |
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MUTUI
INTEGRATIVI |
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E' stata ammessa la
possibilità per le Banche di concedere finanziamenti
integrativi, nell'ipotesi in cui si è in presenza di un mutuo
già esistente e di precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo
caso, per determinare l'importo concedibile (limite di
finanziabilità), all'importo del nuovo finanziamento deve
essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento
precedente.
La novità consiste nell'avere previsto la possibilità di
sommare al nuovo finanziamento (mutuo integrativo) il residuo
debito in linea capitale del precedente.
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ACCOLLO
DI UN MUTUO PREESISTENTE |
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È una situazione
ricorrente.
Si ha accollo di un mutuo quando si subentra, a titolo
particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente
originario a seguito della vendita del bene ipotecato.
L'accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all'adesione
delle Banche creditrici che normalmente non liberano il
mutuatario originario(ma si può comunque richiedere di esserne
liberati). L'accollo in questione ha carattere cumulativo e non
liberatorio; ciò significa che responsabili del debito
ipotecario sono sia il contraente originario che il subentrante.
Va pure sottolineato come le Banche possano anche non aderire
all'accollo nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante non
abbia i requisiti della capacità di credito richiesta. |
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IL
RUOLO DEL NOTAIO |
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L'atto di
concessione del mutuo deve essere stipulato nella forma di atto
pubblico, cioè davanti ad un notaio. Questa formalità è
richiesta dalla legge, sia per poter iscrivere l'ipoteca
sull'immobile, sia per attribuire all'atto pubblico il requisito
di "titolo esecutivo" .
L’atto di mutuo è un “titolo esecutivo” nel senso che se
il debitore non adempie ai suoi obblighi non è necessaria una
sentenza di condanna: per l’esecuzione del contratto basta
semplicemente l’atto. Ciò assicura una certa tranquillità
alla banca creditrice. |
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